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Riordino delle agenzie ambientali

Nasce il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA): diecimila addetti su tutto il territorio nazionale.

L'Assembla della Camera, nella seduta del 15 giugno 2016, ha approvato definitivamente la proposta di legge, che è volta a istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.

Le finalità del provvedimento e lo stato dell'iter

La proposta di legge, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (68-110-1945-B), è volta a istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, nonché a intervenire sulla  disciplina dell'ISPRA. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente la norma, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica (art. 1).

La proposta di legge è stata approvata in prima lettura dalla Camera nella seduta del 17 aprile 2014 e dal Senato nella seduta del 18 maggio 2016. La Commissione Amblente ha concluso l'esame in sede referente del testo modificato dal Senato nella seduta dell'8 giugno 2016 senza apportare modificazioni. L'Assemblea della Camera ha approvato definitivamente il provvedimento nella seduta del 15 giugno 2016.

Le funzioni del Sistema

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività – che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale (art. 2). La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 9).

In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti: il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; supporto tecnico-scientificoper l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente; attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale (art. 3).

L'art. 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema.

L'articolo 15, che disciplina le modalità di finanziamento del Sistema, prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disciplina dell'ISPRA

L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente. L'ISPRA svolge, inoltre,funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale, tra le quali si prevede, tra l'altro, l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo nella prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico (art. 4).

All'ISPRA sono, altresì, trasferite le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente per i quali era stato avviato un procedimento di riordino (at. 5)

I componenti degli organi dell'ISPRA durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati per un solo mandato (art. 4, comma 6); rispetto alla normativa vigente, si ha quindi un prolungamento di un anno della durata degli organi. Sono specificati irequisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e talune incompatibilità (articolo 8).

L'art. 11 affida all'ISPRA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

Le funzioni delle agenzie ambientali

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'art. 10, e adeguano le leggi regionali istitutive delle agenzie alle previsioni della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

Le modifiche del Senatoo

Durante l'esame al Senato, sono state introdotte due modifiche volte a:

sostituire - all'articolo 5 - un riferimento normativo ad un regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente, abrogato nel corso del mese di ottobre 2014 (D.P.R. 140/2009), con l'articolo 2, comma 6, del nuovo regolamento di cui al D.P.C.M. 142/2014;

introdurre una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 17).


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